Bonus Ascensori 75% Sconto in Fattura, se il tuo immobile necessita l’istallazione di un ascensore, ma a causa dei costi non è stato possibile installarlo, grazie alle agevolazioni concesse dallo Stato il costo per l’acquisto e l’istallazione verrà scontato del 75%!
E’ possibile concordare un piano di pagamenti dilazionati con comode rate mensili di pari importo e con durata variabile.
Privati e condomini residenziali hanno la possibilità di cedere il credito d’imposta alla nostra azienda ottenendo l’immediato sconto in fattura, con un tetto massimo di 96.000 € .
Sostituzione di un ascensore esistente
Utenti privati e condomini
Installazione ascensore in edificio esistente che ne è privo
Bonus Ascensori 75% Sconto in Fattura. Approfitta delle agevolazioni fiscali, dei contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche e delle ristrutturazioni messe in atto dallo stato per l’anno 2022 per installare un ascensore o montascale.
Si può usufruire dell’agevolazione fiscale per ristrutturazione del 50% mediante lo sconto diretto in fattura e l’aliquota IVA è quella prevista per tali le opere, quindi pari al 10%.
Si usufruisce della detrazione dalle imposte in 10 anni e l’aliquota IVA è ulteriormente agevolata al valore del 4%. Come stabilito dal DPR 633 del 26 ottobre 1972 – Tabella A, parte II, voce 31.
Poiché l’installazione di un impianto elevatore è un’opera che consente il superamento delle barriere architettoniche, ad esso si applica quanto indicato nella Legge 13/89 all’articolo 9. Per queste opere, lo Stato Italiano prevede un contributo a fondo perduto cui hanno diritto i portatori di disabilità.
Può accedere al contributo il soggetto diversamente abile, qualora provveda a proprie spese alla realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche. Oppure un soggetto, ad esempio il condominio, che sostiene le suddette spese, che deve, in tal caso, sottoscrivere la domanda unitamente al disabile.
Questo contributo è applicabile agli edifici esistenti alla data dell’ 11 agosto 1989 e nel caso di ristrutturazione per abbattimento delle barriere architettoniche, quindi non è applicabile contemporaneamente allo sconto in fattura del 75%.
Nell’articolo 15 della legge n° 917 del 22 dicembre 1986, viene stabilito che, in caso di installazione di un impianto che consenta l’abbattimento delle barriere architettoniche, per i soggetti portatori di handicap è prevista una detrazione IRPEF del 19%.
Tale detrazione è applicabile nel caso di ristrutturazione per abbattimento delle barriere architettoniche. Non è cumulabile né con lo sconto in fattura del 50% né con la detrazione per le ristrutturazioni (punto 1). Pertanto da applicarsi all’eccedenza della spesa per cui sia già stata fatta richiesta di tale detrazione.
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